La legge di bilancio del 2025 ha previsto che: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili” (come bonifici bancari, carte elettroniche, etc.).
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese, il dipendente doveva in qualsiasi caso (per non concorrere alla formazione del reddito) effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Con il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 il legislatore è intervenuto con una correzione mirata al testo normativo, chiarendo che l’obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese si applica solo alle spese sostenute nel territorio dello Stato.
Di conseguenza, per missioni o trasferte effettuate all’estero, non è più necessario che i dipendenti utilizzino strumenti di pagamento tracciabili per ottenere rimborsi esenti da tassazione.