Attraverso la sentenza 118/2025, la Corte costituzionale ha accolto le censure sollevate dal Tribunale di Livorno dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alla previsione del tetto massimo di sei mensilità per l’indennità risarcitoria (calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio) spettante ai lavoratori illegittimamente licenziati da datori di lavoro con non più di 15 dipendenti per unità produttiva o meno di 60 complessivi.
La Corte ha ritenuto che l’introduzione di un tale tetto massimo ed invalicabile per l’indennità, indipendentemente dalla gravità dell’illegittimità del licenziamento, determini una limitazione dell’indennizzo entro margini talmente ristretti da impedire ai giudici di applicare i principi di personalizzazione, adeguatezza e congruità nella quantificazione del risarcimento. Tale rigidità, sempre secondo la Corte comprometterebbe anche la capacità dell’indennità di svolgere una funzione deterrente nei confronti di comportamenti illegittimi del datore di lavoro.
Pertanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale il tetto delle 6 mensilità introdotto dal D.lgs 23/2015 non sarà più presente e il risarcimento ad oggi previsto in caso di licenziamento illegittimo è da intendersi ricompreso in un nuovo intervallo che va dalle 3 alle 18 mensilità, corrispondente alla metà dei limiti previsti per quelle imprese con più di 15 dipendenti.