Con il messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026 vengono fornite le indicazioni operative relative all’estensione del periodo di affiancamento tra lavoratore sostituito e sostituto nei casi di congedo parentale.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una modifica all’articolo 4 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico su maternità e paternità), inserendo il nuovo comma 2-bis.
La disposizione prevede che, per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro e promuovere la parità di genere, il contratto del lavoratore assunto in sostituzione possa essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice o al lavoratore rientrato, per una durata non superiore al primo anno di vita del bambino.
L’articolo 4 disciplina le assunzioni in sostituzione di personale in congedo, consentendo ai datori di lavoro di assumere personale a tempo determinato o in somministrazione ed anticipare l’assunzione fino a un mese prima dell’inizio del congedo (o oltre, se previsto dalla contrattazione collettiva).
È inoltre previsto uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che effettuano tali assunzioni. In caso di somministrazione, il beneficio viene recuperato dall’impresa utilizzatrice tramite l’agenzia.
Inoltre, lo sgravio si applica fino al compimento di un anno di età del bambino, oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, o fino a 12 mesi per la sostituzione di lavoratrici autonome.
Per accedere al beneficio è necessario ottenere dall’INPS il codice di autorizzazione “9R”, assegnato a seguito di istruttoria.
La novità introdotta nel 2026 consente quindi che l’affiancamento tra sostituto e sostituito possa proseguire anche dopo il rientro in servizio di quest’ultimo, entro il limite del primo anno di vita del bambino.
In questo periodo aggiuntivo:
1. continua ad applicarsi lo sgravio contributivo del 50%;
2. è possibile estendere la validità del codice “9R”;
3. non è richiesta la corrispondenza tra le qualifiche dei due lavoratori, purché sia rispettata l’equivalenza delle ore lavorate.
La misura è operativa dal 1° gennaio 2026 e si applica in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

