CCNL TESSILI – Industria
Elemento di garanzia retributiva
Si riconosce un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva” a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al contratto nazionale, .
Tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio ai dipendenti in forza il 1° gennaio ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 l’importo dell’E.G.R. è elevato a 350 euro lordi annui, con corresponsione da gennaio 2026.
L’importo del E.G.R. è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR. L’importo di E.G.R. sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Questo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base all’orario contrattuale.
Ente bilaterale moda
Le Parti si impegnano a costituire un nuovo Ente bilaterale di settore, denominato Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), che opererà a supporto ed in sinergia con gli Organismi bilaterali previsti dal Capitolo III del Contratto nazionale e con gli altri enti bilaterali Previmoda e Sanimoda.
A tal fine, entro tre mesi dalla stipula del presente Contratto nazionale di lavoro, le Parti costituiranno un apposito Gruppo di lavoro paritetico, composto da 3 componenti designati da SMI e 3 componenti designati dalle Organizzazioni sindacali.
Entro il 30 giugno 2025 il Gruppo di lavoro paritetico definirà il progetto costitutivo del suddetto nuovo Ente, completo di Atto costitutivo e Statuto.
Inoltre, per finanziare le attività statutarie, a decorrere dall’anno 2026 il rinnovo stabilisce un contributo annuale per addetto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno. Tale importo è pari a 6 euro, di cui 5 euro a carico dell’azienda e 1 euro a carico del lavoratore.