Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di diritto del lavoro. Il superminimo riconosciuto al lavoratore non può essere assorbito dagli aumenti retributivi derivanti da un avanzamento di livello contrattuale.
La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore che, a seguito di una promozione e del conseguente passaggio a un livello superiore del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, si era visto ridurre il proprio superminimo individuale.
L’azienda, infatti, aveva ritenuto legittimo assorbire parte del superminimo a fronte dell’incremento retributivo spettante per effetto dell’avanzamento di livello.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, chiarendo un punto cruciale: quando il superminimo è stato attribuito a titolo individuale anche se denominato assorbibile non può essere assorbito dagli incrementi retributivi connessi a un avanzamento di livello contrattuale.
Secondo la Suprema Corte, l’avanzamento di livello rappresenta infatti un nuovo riconoscimento economico legato a una differente posizione contrattuale, e non può incidere negativamente su una voce retributiva già acquisita a titolo personale a meno che non sia stato esplicitamente previsto nell’erogazione del superminimo stesso la sua natura assorbibile anche a fronte di incrementi di livello.