Auto aziendali: chiarimenti sulla gestione fiscale – circolare n. 10/E del 3 luglio 2025

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La circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di auto aziendali. Cogliamo l’occasione per riassumere le importanti novità in materia.

La nuova Disciplina (Legge di Bilancio 2025) si applica ai veicoli nuovi di immatricolazione, con contratti di concessione in uso promiscuo stipulati, e consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.

Il fringe benefit è fissato al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, basato sul costo chilometrico ACI.

Sono però previste percentuali ridotte per i veicoli ecologici:

    ◦ 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

    ◦ 20% per veicoli elettrici ibridi plug-in.

La data rilevante per la stipula del contratto è quella di sottoscrizione dell’atto di assegnazione. La percezione del benefit coincide con la consegna del veicolo al dipendente.

La disciplina Transitoria (Decreto-legge n. 19 del 2025) – in vigore al 3 luglio 2025 assicura una transizione graduale e non eccessivamente penalizzante.

Mantiene infatti l’applicazione del regime previgente (in essere al 31 dicembre 2024) per:

-Veicoli concessi in uso promiscuo (consegnati) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Questo regime si applica fino alla scadenza naturale dell’assegnazione.

-Veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo (consegnati) dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Anche in questo caso, devono sussistere i requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025.

È tuttavia prevista una eccezione importante: se un veicolo rientrante nella disciplina transitoria (ordinato entro il 2024 e consegnato tra gennaio e giugno 2025) avesse un trattamento più vantaggioso sotto la nuova disciplina 2025 (es. veicoli elettrici/plug-in), si applica la più favorevole disciplina introdotta dalla finanziaria.

Se un veicolo non rientra nelle fattispecie di tassazione forfettaria sopra descritte, la quantificazione del benefit segue il criterio generale del “valore normale”. In questo caso, il benefit viene calcolato solo per la parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Tale trattamento va applicato a quei casi di auto ordinate nel 2024 ma consegnate al lavoratore dopo il 30 Giugno 2025.

La circolare fornisce poi alcuni chiarimenti importanti, ad esempio, in caso di mera estensione della durata di un contratto esistente, si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario. Viceversa, se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente tramite un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.

Se un veicolo già in uso al 31 dicembre 2024 (e immatricolato dal 1° luglio 2020) viene riassegnato e consegnato entro il 30 giugno 2025 (con ordine entro il 31 dicembre 2024), si applica la disciplina transitoria (previgente).

Se la riassegnazione e consegna avvengono dopo il 30 giugno 2025, si applica il criterio del “valore normale”.

Se il veicolo riassegnato è stato immatricolato dal 1° gennaio 2025 e il nuovo contratto e la consegna avvengono anch’essi dal 1° gennaio 2025, si applica la nuova disciplina del 2025.

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