CCNL TERME
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato saranno iscritti ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa.
All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota una tantum per ciascun iscritto di €15 a carico dell’azienda.
Il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa viene effettuato, per ciascun iscritto, a decorrere dalla data di iscrizione, un contributo di 10 euro a carico dell’azienda e di 2 euro a carico del lavoratore.
I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite nel regolamento dello stesso.
È consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi. Questo può avvenire a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto all’azienda all’atto dell’assunzione. In questo caso deve dichiarare di assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati – che sarà pari a quello dei lavoratori assunti a tempo indeterminato – ed autorizzare la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto.
Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Il contributo e la quota di iscrizione menzionati sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
Conseguentemente, i lavoratori interessati hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad 16 euro lordi. Questa va corrisposta per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.
La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.