Con una recente nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte di lavoratrici madri o genitori tutelati (ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001) devono comunque essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
La convalida delle dimissioni è una misura di tutela introdotta per garantire la libertà e genuinità della volontà del lavoratore, in particolare nei casi di maternità e paternità.
Con la riforma Fornero, l’obbligo è stato esteso ai primi tre anni di vita del bambino, rendendo la convalida autonoma rispetto al divieto di licenziamento (che invece si applica solo fino al primo anno).
Il Ministero del Lavoro, pertanto, afferma che:
- l’art. 55, comma 4 del D.Lgs 151/2001, non prevede alcuna esclusione per le dimissioni durante il periodo di prova;
- la convalida deve quindi essere richiesta anche se il rapporto è in fase di prova;
- la tutela mira a evitare che le dimissioni siano in realtà un licenziamento mascherato o indotto dal datore di lavoro.
Il principio trova conferma anche in giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 23061/2007) e nella dottrina, che riconoscono la funzione protettiva e antidiscriminatoria della convalida.
In sintesi, anche durante il periodo di prova, se una lavoratrice in gravidanza o un genitore nei primi tre anni di vita del figlio rassegna le dimissioni, è necessario procedere con la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro competente.