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DURC DI CONGRUITA’: IL MINISTERO CHIARISCE L’AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE IMPRESE NON EDILI.

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Con l’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento sulla verifica di congruità della manodopera e sul relativo rilascio del DURC di congruità per le imprese che non appartengono al comparto edile.
La Federazione ANIE ha richiesto se le aziende non inquadrate nel settore edile (ma che svolgono lavorazioni accessorie o complementari di tipo edile) siano tenute a:

  1. iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa;
  2. richiedere il DURC di congruità

La verifica di congruità della manodopera è disciplinata dal DM 143/2021, che si applica agli interventi realizzati nel settore edile (sia pubblici che privati) per contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale, verificando che la quantità di manodopera dichiarata sia proporzionata al valore dei lavori edili eseguiti.
Il Ministero, a tal proposito, ha richiamato precedenti interpelli e una pronuncia di Cassazione (Ord. n. 9803/2020) evidenziando che:

  • l’iscrizione alla Cassa Edile è obbligatoria solo per le imprese che svolgono in modo prevalente attività edile e che applicano il relativo CCNL;
  • le imprese non edili, pur eseguendo lavori edili accessori, non devono iscriversi alla Cassa Edile, ma devono comunque ottenere il DURC di congruità per i lavori eseguiti.

    In estrema sintesi, con tale interpello, il Ministero ha chiarito come il DURC di congruità possa essere richiesto anche da imprese non edili ma solo per i lavori di natura edile effettivamente eseguiti in cantiere e senza alcun obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
    Un passaggio importante per distinguere correttamente gli obblighi contributivi e le verifiche di congruità nei casi di cantieri ove operano una pluralità di soggetti con caratteristiche diverse.

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