Con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito puntuali indicazioni operative per la gestione dei procedimenti relativi all’interdizione dal lavoro per maternità anticipata e posticipata.
La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL.
Vanno aggiunti:
– la copia del documento di identità del richiedente;
-il certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata);
-l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.
Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri cui è esposta la lavoratrice. Ad esempio stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili.
La fase valutativa dovrà, pertanto, partire dall’esame dello stralcio del DVR esibito e contemplerà una valutazione oggettiva relativa all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa.
Il provvedimento di interdizione deve essere emanato entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa. Quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.
Si precisa inoltre che, l’astensione dal lavoro non può decorrere dal momento di presentazione dell’istanza o di conclusione dell’istruttoria, bensì decorrerà sempre dalla data di adozione del provvedimento stesso.
La valutazione circa la possibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda stessa.
Ne deriva che l’eventuale accertamento da parte dell’Ufficio, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.