In data 5 novembre 2025 è stato firmato il rinnovo del CCNL Dirigenti delle aziende del Terziario, distribuzione e servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza il 31 dicembre 2028.
Riportiamo di seguito le principali novità economiche e normative:
Minimi tabellari
Il minimo contrattuale mensile fissato in 4.340,00 euro è incrementato come segue:

Gli aumenti non potranno essere assorbiti da trattamenti individuali già in essere, salvo specifiche eccezioni per somme erogate dopo il 31 luglio 2025 a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
Welfare
Per il triennio 2026-2028, è rafforzato il welfare contrattuale passando da un credito pari a 1.000 euro a 1.500 euro, utilizzabili tramite la piattaforma del CFMT. Qualora questo credito non venga speso tutto o in parte, il dirigente può scegliere se rinviarlo all’anno successivo oppure destinarlo al fondo Mario Negri.
Inoltre, il costo di gestione della piattaforma CFMT scende da 50 a 36 euro annui, ripartiti equamente tra azienda e dirigente. Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, il contributo annuo dovuto al fondo di formazione Mario Negri (che comprende il costo della piattaforma CMFT) sarà pari a euro 308,00 a carico del datore di lavoro e a euro 148,00 a carico del Dirigente.
Fondo Mario Negri
Le aliquote del contributo integrativo a carico dell’azienda e del lavoratore subiranno un incremento decorrente dal 2026.
Il nuovo contributo sarà pari a:


Associazione Antonio Pastore
Dal quarto trimestre 2025, il premio assicurativo per la copertura degli infortuni a favore dell’Associazione Antonio Pastore passa da 410,00 euro a 560 euro annui per dirigente.
Invecchiamento attivo
E’ introdotta la possibilità per i dirigenti con età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto risulta cessato, di stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, con specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.
A questi contratti può essere applicata l’agevolazione contributiva prevista dall’Art. 30, commi da 1 a 3 del CCNL per un massimo di tre anni.
In caso di cessazione anticipata, salvo il caso di giusta causa, al dirigente spetta un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data in cui il contratto di lavoro avrebbe avuto termine.
Malattia
Per i dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC.
