RINNOVO CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – 22 novembre 2025

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Sabato 22 novembre 2025 Federmeccanica-Assistal insieme a Fim, Fiom e Uilm hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici–Industria, scaduto a giugno 2024.
L’accordo traccia la nuova cornice economico-normativa del settore per il prossimo triennio, con effetti fino al 30 giugno 2028.

Oltre agli adeguamenti retributivi, il testo interviene su diversi istituti contrattuali, incidendo su organizzazione del lavoro, classificazione del personale e gestione degli obblighi aziendali.

Le imprese sono tenute a distribuire ai lavoratori a tempo indeterminato una copia del nuovo Contratto nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2026, al fine di assicurare la corretta informazione contrattuale.

Aumenti dei minimi tabellari

Dal punto di vista economico, la principale novità è rappresentata dall’incremento dei minimi contrattuali, suddiviso in tre tranches, le quali verranno corrisposte ai dipendenti con la mensilità di giugno nel corso dei prossimi tre anni.

Si tratta di un aumento totale del lordo mensile pari a 177,62€ per quanto riguarda il livello medio C3.

Di seguito una tabella riassuntiva degli aumenti previsti suddivisi per livello:

I suddetti aumenti possono essere assorbiti da aumenti individuali salvo che questi siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

Welfare

A decorrere dall’anno 2026, gli strumenti di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori entro il 1° giugno di ciascun anno, aumentano da 200€ a 250€. Tali flexible benefits vanno utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Per il solo anno 2026 il suddetto importo dovrà esser messo a disposizione entro il mese di febbraio.

Tutele per lavoratori oncologici o con patologie croniche

Come previsto dalla legge 106/2025, i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico avranno diritto a:

  • dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore sarà riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra citate. Sarà permesso fruire nella stessa giornata di quote di PAR per coprire, in tutto o in parte, la prestazione lavorativa giornaliera.
  • un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.                                                                                     Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.                                                        
  • Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio e decorso il periodo il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.

Ulteriori tutele per lavoratori con disabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata risultante dalla documentazione consegnata al datore di lavoro al momento del superamento del periodo di comporto, saranno riconosciuti:

  • ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
  • ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
  • ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni;

Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Tutela della genitorialità – permessi per malattie dei figli fino a quattro anni di età

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti tre giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali verrà riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Il dipendente che intenda fruire di tali permessi è tenuto ad avvertire il datore di lavoro dell’assenza tempestivamente e comunque entro due ore dall’inizio del turno di lavoro, oltre a presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro due giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.

La fruizione di detto permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella

stessa giornata.

Contratto di lavoro a tempo determinato – Nuove causali e clausola di stabilizzazione

Per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi sono individuate nuove causali specifiche, tra cui l’assunzione di:

  • lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
  • lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni:
  • non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • vivano soli con una o più persone a carico;
  • lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
  • lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
  • lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
  • lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, compresi i casi in cui, a causa di ritardi a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti.

Tali casistiche sono da descrivere puntualmente nel contratto individuale e potranno essere legittimamente utilizzate per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 ed entro i 24 mesi di durata complessiva del contratto a termine.

Si precisa che dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle causali sarà subordinato alla stabilizzazione del 20% di contratti a termine cessati nell’anno precedente, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Le causali specificamente previste nell’ipotesi di accordo potranno essere utilizzate solo a seguito del formale scioglimento della riserva.

Staff leasing – Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro

A partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.

Ai fini del computo non sono presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.

Orario di lavoro

Ampliamento a 96 ore annue, dalle precedenti 80, dell’orario plurisettimanale.

E, introdotta una procedura che consente all’azienda di evitare la monetizzazione dei PAR.  Entro il primo trimestre del secondo anno del conto ore, l’azienda avrà il diritto di chiedere ai lavoratori che abbiano permessi residui, di programmarne, entro il 30 giugno, la fruizione nell’anno in corso.

L’azienda è tenuta a dare riscontro trascorsi 15 giorni dalla presentazione della programmazione. Laddove il lavoratore non provveda, il datore di lavoro potrà procedere alla loro programmazione

entro i 6 mesi residui.

Per la fruizione dei PAR individuali è stato ridotto il periodo di preavviso dai precedenti 10 a 7 giorni ed è stata aumentata dal 5% al 6% la percentuale di assenza contemporanea; inoltre, oltre i casi già previsti, è stata introdotta la possibilità di chiedere la fruizione dei PAR senza preavviso per un massimo di 3 volte all’anno “per rilevanti eventi imprevisti”.

Nelle aziende con più di 150 dipendenti, per i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio ed all’interno di determinate percentuali di assenza contemporanea, è introdotta la possibilità di richiedere, una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa della durata minima di un mese e massima di due non frazionabili per il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine.

Inquadramento – Svolgimento mansioni superiori

I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore nel caso in cui svolgano mansioni superiori al proprio inquadramento per un periodo pari a:

– 60 giorni continuativi, oppure 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni;

– 4 mesi continuativi, oppure 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.

Apprendistato di I livello – Retribuzione

Introduzione della possibilità, nel caso di apprendistato di I livello, di quantificare la retribuzione dovuta in modo uniforme nei diversi mesi previsti dal contratto.

L’Azienda, sulla base della convenzione stipulata con l’istituzione formativa, provvederà a determinare il monte ore complessivo annuale di lavoro e di formazione.

La retribuzione complessiva corrispondente a tale monte ore annuale sarà suddivisa in quote mensili uguali e corrisposta all’apprendista in ciascuna mensilità di vigenza del contratto, indipendentemente dalla distribuzione oraria effettiva di lavoro e di formazione, al fine di garantire un’uniformità retributiva per tutta la durata del periodo formativo.

Le ore di formazione svolte presso l’Istituzione Formativa non concorrono alla determinazione del monte ore complessivo, salvo diversa e più favorevole previsione degli accordi territoriali o aziendali.

Diritti sindacali

Le aziende sono tenute a comunicare, tramite affissione in bacheca, la richiesta di contribuzione volontaria per i lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari mediante la trattenuta di una quota associativa straordinaria pari a 30€ per gli anni 2026, 2027 e 2028, da effettuarsi nel mese di giugno di ciascun anno.

Con la busta paga del mese di aprile 2026, dovrà essere fornita ai lavoratori l’apposita modulistica per accettare o rifiutare la richiesta del sindacato. 

Il modulo dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026.

E’ introdotto l’obbligo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, di fornire una volta l’anno all’Organizzazione richiedente l’elenco nominativo dei loro iscritti.

Infine, è esplicitato l’obbligo in capo alle aziende di inserire nei flussi Uniemens il dato riguardante gli iscritti alle Organizzazioni sindacali ai fini della misurazione della rappresentanza.

Formazione continua

A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende, in applicazione del presente CCNL, contribuiranno a MetApprendo con un versamento, da corrispondersi entro il mese di aprile, pari a 1,50 euro annui per dipendente. Tale importo sarà calcolato sulla base del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

Sono introdotte ulteriori 4 ore di formazione, oltre alle già previste 24 ore triennali, a favore dei lavoratori al rientro in azienda dopo lunghi periodi di sospensione lavorativa di almeno 5 mesi per maternità/paternità o congedi parentali, e di almeno 6 mesi continuativi per i casi di infortunio, malattia e CIGS, etc.

Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza

Sono disciplinati in maniera più approfondita i cosiddetti “break formativi”, consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di lavoro, nel corso dei quali il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza, sotto la supervisione del RSPP.

Tale modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza, nelle unità produttive oltre i 200 addetti, sarà obbligatoria.

Nelle unità produttive di minore dimensione i break formativi saranno adottati tenuto conto delle necessità formative dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e compatibilmente con le possibilità organizzative da parte dell’azienda.

In ogni caso i break formativi in tema di sicurezza non concorrono al computo della formazione continua prevista dal Contratto.

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