In data 13 giugno 2025 è stato rinnovato il CCNL Servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi con validità dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028.
Di seguito le principali novità economiche e normative.
- Minimi retributivi
È previsto un aumento complessivo dei minimi tabellari pari a 215€, parametrato al livello 2, suddiviso nelle seguenti tranche:
- Luglio 2025: 40,00€;
- Maggio 2026: 35,00€
- Ottobre 2026: 35,00€;
- Maggio 2027: 30,00€;
- Dicembre 2027: 20,00€;
- Luglio 2028: 25,00€;
- Ottobre 2028: 20,00€;
- Marzo 2029: 10,00€.
Si specifica che all’aumento di luglio 2025 si aggiunge l’importo di 10 euro previsto dal precedente contratto. Gli aumenti si intendono assorbibili.
- Lavoro a tempo parziale
Per le nuove assunzioni dal 13 giugno 2025, l’orario minimo settimanale è stabilito in 15 ore, con un minimo di 2 ore giornaliere.
Per i contratti part-time verticali e misti, l’orario viene riproporzionato in 65 ore mensili e 640 ore annuali.
Una rilevante novità riguarda il consolidamento delle ore supplementari: su richiesta scritta della R.S.U./R.S.A. o delle OO.SS. territoriali, la Direzione Aziendale deve avviare entro 20 giorni un esame congiunto per valutare il consolidamento delle ore supplementari. In caso di accordo, l’orario contrattuale sarà aumentato almeno del 15% delle ore prestate nell’anno precedente. In assenza di riscontro, il lavoratore ha diritto a un aumento non inferiore al 30%, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.
- Congedo per le donne vittime di violenza
Le lavoratrici inserite in un percorso di protezione ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 80/2015 hanno diritto a un congedo retribuito fino a 90 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 90 giorni, fruibili anche in modalità oraria, nell’arco di 3 anni. Durante il congedo, spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Il periodo di congedo è considerato utile ai fini del calcolo di ferie, mensilità aggiuntive, TFR e calcolo dell’anzianità.
È inoltre possibile richiedere:
- la trasformazione del contratto da full-time a part-time (e viceversa),
- il trasferimento ad altri appalti o aziende associate,
- l’esonero dai turni disagiati per un anno al termine del percorso.
- Periodo di comporto
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro viene meno se il lavoratore supera complessivamente 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi, anche con più contratti o periodi di malattia/infortunio, purché maturati nel medesimo settore.