Dopo tre anni di vacanza contrattuale, l’11 novembre 2025 l’associazione datoriale Asstel e le associazioni dei lavoratori SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni, che copre i periodi 2023-2025 e anticipa il nuovo triennio 2026-2028.
Di seguito le principali novità economiche e normative introdotte.
Nuovo sistema di classificazione e tutele al comparto CRM‑BPO
È prevista per la prima volta una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM–BPO (call center, assistenza tecnica ai clienti attività in outsourcing), il più esposto ai processi evolutivi e di transizione tecnologica, prevedendo maggiori strumenti di flessibilità per garantire sostenibilità economica e occupazionale e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale.
Tra i punti chiavi del rinnovo rientra il nuovo sistema di classificazione professionale, organizzato su aree professionali che raggruppano ruoli simili per competenze, responsabilità e tipo di attività e sostituiscono i livelli tradizionali. L’obiettivo è valorizzare le competenze, promuovere la trasparenza delle carriere e facilitare la crescita professionale. Il modello prevede una doppia architettura: una generale, valida per l’intero settore, e una specifica per le attività del CRM-BPO.
Aumenti retributivi
A partire da gennaio 2026, è previsto un aumento dei minimi contrattuali suddiviso in diverse tranche.
SETTORE TELECOMUNICAZIONI
Per le imprese del settore telecomunicazioni, l’aumento sarà suddiviso in quattro tranche:
- Gennaio 2026
- Dicembre 2026
- Luglio 2027
- Dicembre 2028
Di seguito la tabella con i nuovi minimi, considerando le nuove aree professionali:


SETTORE CRM/BPO
Per le aziende del comparto CRM/BPO l’incremento sarà erogato in cinque tranche:
- Aprile 2026
- Dicembre 2026
- Dicembre 2027
- Luglio 2028
- Dicembre 2028
Di seguito la tabella con i nuovi minimi, considerando le nuove aree professionali:


Tempo determinato, somministrazione e festività del 4 ottobre
- Assunzioni a tempo determinato: reintrodotte le causali secondo la normativa vigente. Nello specifico, le seguenti:
- esecuzione di attività e/o opere e/o servizi connessi all’introduzione di innovazioni tecnologiche, ovvero al lancio sul mercato e/o sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, ovvero a modifiche dell’assetto organizzativo o dei processi produttivi;
- esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
- esecuzione di attività che per la quantità e/o specificità del prodotto/servizio e/o delle lavorazioni richieste non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo, ovvero che richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
- Periodo di prova: adeguato alle modifiche introdotte dalla legge.
- Somministrazione: rafforzate le informative, con dati specifici per ciascuna sede in caso di aziende plurilocalizzate.
- Nuova festività: il contratto recepisce il 4 ottobre, San Francesco, come giorno festivo.
Maggior flessibilità, lavoro agile e trasparenza in materia di appalti
Introdotti strumenti che facilitano la contrattazione aziendale per adottare e consolidare il lavoro da remoto. L’obiettivo è rendere lo smart working una modalità strutturale, garantendo equità tra lavoro in sede e da remoto e favorendo modelli organizzativi che bilancino produttività aziendale e migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone. Informative sugli appalti intensificate, per garantire maggiore trasparenza e rispetto delle norme contrattuali nel settore.
Permessi
Il rinnovo del CCNL introduce importanti novità in materia di permessi, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per genitori, caregiver e lavoratori in situazioni di fragilità.
- Permessi per ricovero del figlio: l’età del figlio per cui è possibile usufruire dei permessi passa da 14 a 18 anni.
- Assistenza a figli con BES: aumentate a 125ore le ore di permesso a recupero per i genitori con figli con bisogni educativi speciali.
- Tutele per donne vittime di violenza: oltre ai 3 mesi di congedo non retribuito, introdotte agevolazioniorarie e la possibilità di richiedereil part-time.
- Misure contro la violenza di genere e tutela delle lavoratrici: la Commissione parità‑inclusione potrà individuare misure specifiche di protezione contro la violenza di genere rivolte anche alle persone LGBTQI+. È inoltre previsto un focus specifico sulle 3M (maternità, mestruazioni e menopausa) a livello di osservatorio, per monitorare e supportare le lavoratrici nelle diverse fasi della vita professionale.
- Malattia e disabilità: per i lavoratori con disabilità superiore al 66%, i periodi di assenza legati alla disabilità non vengono conteggiati nel periodo di comporto.
- Congedo parentale ad ore: possibilità di fruirne in modalità oraria, fino a un massimo della metà delle ore del proprio profilo giornaliero.
- Congedo di paternità: recepita la normativa con 10 giorni di permesso retribuito al 100% (20 in caso di parto plurimo), fruibili tra i 2 mesi precedenti il parto e i 5 mesi successivi alla nascita.
Welfare e tutele rafforzate
Un ulteriore punto fondamentale è l’introduzione di diversi interventi che rafforzano la previdenza, la sanità integrativa e gli strumenti di sostegno al reddito. Le principali novità sono:
- Contribuzione a Telemaco: incremento dello 0,2% dal 1° gennaio 2026, per un valore di 4,38 €. La quota complessiva a carico azienda salirà così all’1,6%.
- Contribuzione al Fondo di settore: aumento dello 0,3%, per un valore di 6,57 €, di cui un terzo a carico del lavoratore.
- Fondo integrazione prestazioni (ammortizzatori): la contribuzione aggiuntiva passa dall’1,5% al 3%, totalmente a carico dell’azienda, per un valore di 32,85 €, applicabile nei casi di utilizzo del fondo per ammortizzatori sociali.
- Sanità integrativa di settore: una commissione paritetica presenterà entro aprile 2026 una proposta per istituire, dal 1° luglio 2026, un Fondo sanitario di categoria destinato ai lavoratori che non dispongono di altre coperture integrative. Il contributo sarà interamente a carico aziendali pari a minimo 10 € mensili.

