SENTENZA CASSAZIONE SUPERMINIMO ASSORBIBILE.

quando il superminimo è stato attribuito a titolo individuale anche se denominato assorbibile non può essere assorbito dagli incrementi retributivi connessi a un avanzamento di livello contrattuale.
Filtra gli articoli per categoria
Ultime News
CONTATTI

Sede legale:
Milano, Corso di Porta Romana, n. 6 – 20122 Milano

Sede Operativa principale:
Piazza Indro Montanelli, n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sedi Operative:
Via Boncompagni, n. 93 – 00187 Roma
Via Fiume, n. 3 – 24050 Zanica (BG)
Via San Sebastiano, n. 40 – 88837 Petilia Policastro (KR)

Contatto telefonico:
02-45476950 per tutte le sedi

e-mail:
info@jobcodehr.com

Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di diritto del lavoro. Il superminimo riconosciuto al lavoratore  non può essere assorbito dagli aumenti retributivi derivanti da un avanzamento di livello contrattuale.

La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore che, a seguito di una promozione e del conseguente passaggio a un livello superiore del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, si era visto ridurre il proprio superminimo individuale.

L’azienda, infatti, aveva ritenuto legittimo assorbire parte del superminimo a fronte dell’incremento retributivo spettante per effetto dell’avanzamento di livello.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, chiarendo un punto cruciale: quando il superminimo è stato attribuito a titolo individuale anche se denominato assorbibile non può essere assorbito dagli incrementi retributivi connessi a un avanzamento di livello contrattuale.

Secondo la Suprema Corte, l’avanzamento di livello rappresenta infatti un nuovo riconoscimento economico legato a una differente posizione contrattuale, e non può incidere negativamente su una voce retributiva già acquisita a titolo personale a meno che non sia stato esplicitamente previsto nell’erogazione del superminimo stesso la sua natura assorbibile anche a fronte di incrementi di livello.

Condividi l'articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Filtra gli articoli per categoria
Contatti

Sede legale:
Milano, Corso di Porta Romana, n. 6 – 20122 Milano

Sede Operativa principale:
Piazza Indro Montanelli, n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sedi Operative:
Via Boncompagni, n. 93 – 00187 Roma
Via Fiume, n. 3 – 24050 Zanica (BG)
Via San Sebastiano, n. 40 – 88837 Petilia Policastro (KR)

Contatto telefonico:
02-45476950 per tutte le sedi

e-mail:
info@jobcodehr.com

Leggi anche...
LEGGI ANCHE...
Rinnovo Contratti Collettivi

Welfare Dirigenti Terziario – Reminder

Si coglie l’occasione per ricordare che, con decorrenza 1° gennaio 2024, è stato introdotto un contributo welfare obbligatorio per il biennio 2024- 2025 pari a euro 1.000,00 annui a favore dei Dirigenti Terziario.

Scopri di più