Con sentenza n. 23876/2025, le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno chiarito che, a seguito di conversione in giudizio, con effetto retroattivo, di un rapporto a termine, illegittimo, in tempo indeterminato, il lavoratore non è tenuto a restituire all’INPS l’indennità di disoccupazione (NASpI) percepita durante il periodo il periodo di inattività.
Per la Suprema Corte, a nulla rileva, in tale fattispecie, il percepimento da parte del lavoratore dell’indennità risarcitoria prevista per l’accertata illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Le due tipologie di indennità hanno infatti natura distinta, ossia:
- previdenziale (la NASpI, tra lavoratore e INPS, atta a soddisfare un bisogno immediato dovuto alla perdita involontaria del lavoro);
- risarcitoria (tra lavoratore e datore di lavoro, atta a compensare il danno subito dalla condotta di quest’ ultimo).