LAVORO AGILE E SICUREZZA: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 34/2026 E I NUOVI OBBLIGHI DI TUTELA

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L’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, nota come “Legge annuale sulle PMI”, introduce nuovi aggiornamenti per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori che operano in modalità agile (ovverosia in Smart working).
Il legislatore è intervenuto direttamente sul Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per rispondere alle trasformazioni di un mercato del lavoro che vede la prestazione professionale sempre meno vincolata alla presenza fisica nei locali aziendali.
Il fulcro della nuova normativa risiede nel riconoscimento dell’informativa scritta come strumento cardine per la prevenzione dei rischi.

Poiché il datore di lavoro non ha il controllo diretto sugli ambienti privati scelti dal dipendente, l’obbligo di protezione viene assolto attraverso la consegna obbligatoria, con cadenza almeno annuale, di un documento che deve essere fornito sia al lavoratore che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Questo atto non è una mera formalità, ma il mezzo principale per responsabilizzare il dipendente e fornirgli le competenze necessarie a gestire i rischi specifici legati, ad esempio, all’uso prolungato di videoterminali, all’ergonomia della postazione e all’affaticamento visivo.
La riforma chiarisce inoltre che la sicurezza nel lavoro agile è un processo di collaborazione: se l’azienda deve garantire informazione e strumenti idonei, il lavoratore è tenuto a cooperare attivamente seguendo le indicazioni ricevute per l’allestimento di uno spazio di lavoro sicuro.


Un aspetto di rilievo è l’inasprimento delle conseguenze per le aziende: la mancata consegna annuale dell’informativa è ora soggetta a sanzioni penali e amministrative.
Nello specifico, la violazione di questo obbligo espone il datore di lavoro a sanzioni di natura penale e amministrativa particolarmente severe, che prevedono la pena dell’arresto da due a quattro mesi oppure, in alternativa, l’ammenda pecuniaria che può variare da un minimo di 1.708,61 euro fino a un massimo di 7.403,96 euro.
Tale scelta legislativa riflette la volontà di rendere perentorio il dovere informativo, equiparandolo per gravità alla mancata formazione o alla mancata adozione di misure contro rischi gravi e specifici.
In sintesi, la nuova disciplina punta a garantire che la flessibilità organizzativa non comprometta mai la tutela psicofisica della persona, ponendo la consapevolezza e l’informazione al centro della strategia di sicurezza.
Considerata la natura della questione, che rientra pienamente nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende necessario delegare l’analisi tecnica al consulente aziendale incaricato in materia di sicurezza sul lavoro.
Quest’ultimo avrà il compito di valutare la conformità normativa e di integrare eventuali misure correttive nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
JOBCODE resta a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

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