Con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha chiarito le regole sulla certificazione medica di infortunio e sulle modalità di ripresa del lavoro.
Ecco i punti essenziali:
Termine della prognosi: si rientra senza ulteriori certificati.
Il lavoratore può riprendere l’attività al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato pervenuto all’INAIL, senza dover attendere un ulteriore certificato cosiddetto “definitivo”.
È questo il chiarimento più rilevante della circolare, che elimina un’incertezza operativa molto diffusa.
Il certificato definitivo resta comunque possibile: l’INAIL può rilasciarlo su richiesta del lavoratore o per propri accertamenti medico-legali, anche tramite telemedicina.
Ripresa anticipata: serve il certificato.
Se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi, è necessario un certificato medico che ne anticipi il termine. Può rilasciarlo qualunque medico. Senza questo documento, il datore di lavoro non può riammetterlo in servizio.
Mancato certificato continuativo: chiusura d’ufficio.
Se alla scadenza della prognosi l’INAIL non riceve un certificato continuativo, l’Istituto chiude d’ufficio il periodo di temporanea entro 15 giorni, per garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni.
Sorveglianza sanitaria e malattie professionali.
Al rientro può essere attivata la sorveglianza sanitaria del medico competente per il giudizio di idoneità alla mansione.
Tutte le istruzioni della circolare si applicano anche in caso di malattia professionale.

