Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione a lungo controversa: la soglia di esenzione fiscale di 15.000 € annui per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico si applica a tutti i lavoratori sportivi del settore, a prescindere dalla forma contrattuale adottata.
Il riferimento normativo è l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, secondo cui i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo «non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».
Il chiarimento (paragrafo 3 della circolare) risolve il dubbio sull’ambito soggettivo: l’agevolazione non è riservata ai soli rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma spetta anche ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.
L’Agenzia collega quindi il beneficio alla natura dell’attività svolta, senza distinguere in base al tipo di contratto scelto dalle parti.
In coerenza con la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’esenzione opera «a monte», in sede di determinazione della base imponibile e a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza (lavoro dipendente, assimilato o autonomo).
La natura del reddito resta quella propria del rapporto instaurato: cambia solo la base imponibile.
In sintesi, fino a 15.000 € annui i compensi sportivi dilettantistici sono esclusi da imposizione anche per i dipendenti; la quota eccedente concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie del TUIR per la categoria di appartenenza.
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