Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS aggiorna i criteri di computo del primo giorno di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale, ampliando i casi in cui è tutelato il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato.
Il quadro di riferimento
La regola generale resta invariata: l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato che attesta l’incapacità temporanea al lavoro.
Da tale data si determinano la carenza (i primi tre giorni non indennizzati dall’INPS), le percentuali di indennizzo e il periodo massimo assistibile.
In deroga a tale principio, l’Istituto già riconosceva la tutela anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, a condizione che il medico valorizzasse il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” con il giorno antecedente e che si trattasse di visita domiciliare. Il riconoscimento era invece escluso in caso di visita presso lo studio del medico.
La novità
Sulla base di un’interpretazione evolutiva della disciplina, adottata con il parere concorde del Ministero del Lavoro e motivata dal mutato contesto dell’assistenza territoriale (calo dei medici di base, maggiori carichi di lavoro, prassi di accesso agli ambulatori su appuntamento programmato), l’INPS dispone che, dalla data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale del giorno immediatamente precedente sia riconosciuta anche nel caso di visita ambulatoriale.
Viene così superato il precedente orientamento che la limitava alla sola visita domiciliare.
I limiti applicativi
Il riconoscimento del giorno precedente resta subordinato a due condizioni:
- che tale giorno non sia un festivo infrasettimanale né cada di sabato o di domenica (ipotesi in cui il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale);
- che la data dichiarata di inizio malattia non sia anteriore di oltre un giorno rispetto al rilascio del certificato.
JOBCODE resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.
