Cessazione della DETASSAZIONE TURISMO

Dal 30 giugno 2024 non è più fruibile il trattamento integrativo speciale nel settore turistico, ricettivo e termale.
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Dal 30 giugno 2024 non è più fruibile il trattamento integrativo speciale nel settore turistico, ricettivo e termale. La misura consisteva in un trattamento, che non concorre a formare il reddito, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di straordinario effettuate nei giorni festivi.

A decorrere dal 1° luglio 2024 i lavoratori non potranno più usufruire di questo beneficio e si ritornerà all’applicazione della tassazione ordinaria, e della ordinaria imposizione previdenziale.

Garante privacy: nuove linee guida per la gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo.

Con il provvedimento del 6 giugno, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito il proprio indirizzo circa i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo ed il trattamento dei metadati delle e-mail dei dipendenti.
Le indicazioni contenute nel documento riguardano ed intendono per metadati gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, anche l’oggetto del messaggio.

L’Autorità ha così rilevato il rischio che, in ambito lavorativo, i programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica possano raccogliere i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti, conservandoli per un esteso arco temporale.

Secondo il Garante, dal momento che i lavoratori non sono consapevoli di tale raccolta né della relativa tempistica, tale circostanza potrebbe comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività degli stessi, richiedendo l’esperimento delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro).

Il garante ritiene che le predette garanzie non trovino applicazione qualora l’attività di raccolta e la conservazione dei metadati necessari al funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, venga effettuata per un periodo limitato, comunque non superiore ai 21 giorni. L’eventuale conservazione per un termine più ampio potrà essere effettuata solo in particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando le specificità della realtà tecnica e organizzativa del titolare.

Spetta inoltre al titolare del trattamento adottare tutte le misure tecniche ed organizzative al fine di:

  • assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità;
  • monitorare l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti;
  • monitorare la tracciatura degli accessi effettuati.

Diversamente, nelle ipotesi di raccolta generalizzata e conservazione dei log di posta elettronica per un lasso di tempo più esteso, il datore di lavoro sarà tenuto ad espletare le richiamate procedure di garanzia previste dallo Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso, il garante della privacy invita i titolari del trattamento/datori di lavoro a verificare che la raccolta e la conservazione dei log avvengano nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei confronti dei lavoratori e che i lavoratori siano stati adeguatamente informati sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano.

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