Legge bilancio 2025: novità in materia contributiva
1. Nuovi requisiti per l’accesso alla NASPI
Tale disposizione non è applicabile alle dimissioni in periodo protetto e alle dimissioni per giusta causa.
Per coloro che, nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria che darebbe diritto alla NASPI, avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o per risoluzione consensuale, si richiedono almeno 13 settimane di contribuzione versata a partire dall’ evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
2. Congedi parentali
Viene elevata in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il 6° anno di vita del bambino (prima era al 60%).
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
3. Esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri
È stato confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, lo sgravio contributivo a favore delle madri lavoratrici.
Tale sgravio, a decorrere dal 1°gennaio 2025, spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre, dal 2027, per le madri con tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo.
L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.
La norma non fornisce ulteriori dettagli e sarà necessario attendere le circolari operative.
4. Decontribuzione Sud
La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.
Il nuovo esonero, sostitutivo della misura agevolativa nota come “Decontribuzione Sud“, è concesso con dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Nel particolare, spetta alle microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, a condizione che l’aiuto rispetti i limiti “de minimis”.
Il legislatore ha poi previsto che spetti anche alle imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il riconoscimento dell’esonero alle imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, fermo restando l’incremento occupazionale, è concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea
La nuova agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nelle misure di seguito indicate:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
L’esonero in esame non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio.
L’agevolazione è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili.