Permessi donazione sangue – ottobre 2025

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L’INPS ha pubblicato un riepilogo aggiornato delle regole che disciplinano il rimborso delle retribuzioni erogate dai datori di lavoro ai dipendenti che si assentano per donare sangue. Il documento include anche le nuove istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, valide a partire dal periodo di competenza ottobre 2025.

I lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi lavoratori domestici e operai agricoli, hanno diritto a una giornata retribuita a carico dell’INPS in caso di donazione volontaria di sangue.

Affinché l’assenza sia considerata giustificata e retribuita, la donazione deve essere:

  • gratuita;
  • effettuata presso un centro autorizzato;
  • di almeno 250 grammi (donazione completa).

La giornata (o le ore) di assenza per donazione dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici.

La retribuzione spettante corrisponde a quella che il lavoratore avrebbe percepito per l’attività lavorativa ordinaria, limitata alle voci fisse e continuative, escludendo quindi premi o elementi variabili.

Per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, a condizione che l’inidoneità sia certificata da un medico del centro o dell’unità di raccolta, la retribuzione è riconosciuta solo per le ore necessarie all’accertamento medico.

Il rimborso delle retribuzioni può avvenire in due modalità:

  1. Conguaglio nel flusso Uniemens (modalità ordinaria);
  2. Domanda telematica per rimborso diretto, riservata ai datori di lavoro che non possono conguagliare, come nel caso del lavoro domestico o agricolo a tempo determinato.

A partire da ottobre 2025 viene introdotta una novità procedurale per i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens, affinché si possa procedere con il conguaglio dovranno obbligatoriamente indicare il codice fiscale della ASL, Azienda ospedaliera o Associazione/Federazione di volontariato a cui fa capo l’unità di raccolta dove è stata effettuata la donazione. Sarà quindi necessario procedere a raccogliere anche questo dato.

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