Riforma della residenza fiscale – Nuovi criteri per individuare la residenza delle persone fisiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D. Lgs. 209/2023 è intervenuto apportando significative modifiche ai criteri di collegamento per la definizione della residenza fiscale delle persone fisiche.
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D. Lgs. 209/2023 è intervenuto apportando significative modifiche ai criteri di collegamento per la definizione della residenza fiscale delle persone fisiche.

Di seguito i due testi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 a confronto:

Nella formulazione attuale, l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato i soggetti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

  • abbiano il domicilio nel territorio dello Stato, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
  • abbiano la residenza, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., in Italia;
  • siano presenti fisicamente nei confini nazionali.

Se da una parte rimane invariato il rinvio alla nozione civilistica di residenza di cui all’art. 43 cod.civ., dall’altra, la principale novità è la sostituzione del concetto di domicilio di natura civilistica con un criterio di natura sostanziale. Tale modifica comporterà l’esclusivo rilievo del “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” a dispetto degli interessi di natura economica e lavorativa del soggetto.

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i soggetti iscritti per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Tale criterio di collegamento ha natura di presunzione legale relativa e, pertanto, è ammessa la prova contraria da parte del soggetto dell’effettiva residenza all’estero.

La disposizione in commento precisa che i requisiti di residenza devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta – ovvero per più di 183 giorni – valorizzando, ai fini del computo dei giorni, anche periodi tra loro non consecutivi nonché le frazioni di giorno.

Di particolare interesse sarà valutare l’incidenza concreta di tali importanti novità normative in relazione sia ai regimi fiscali di vantaggio per quei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ad es. il regime per i lavoratori impatriati, sia ai fini della determinazione del regime applicabile a quei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale all’estero.

ISCRIZIONE ALL’AIRE – IMPORTANTI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

In relazione alle variazioni anagrafiche che comportano il trasferimento della residenza – all’estero o dall’estero – è intervenuta la Legge di bilancio del 30 dicembre 2023, la quale ha inasprito le sanzioni per chi ometta di comunicarle.

Si ricorda che sono tenuti ad iscriversi all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – i cittadini che:

  • si spostano in modo stabile e duraturo all’estero, per un periodo almeno superiore a 12 mesi;
  • risiedono stabilmente all’estero, ad esempio perché nati all’estero, con cittadinanza italiana;
  • hanno acquisito la cittadinanza italiana, ma vivono stabilmente all’estero.

L’iscrizione era già obbligatoria in base alla legge n. 1228/1954, ma a partire dal 2024, la Legge di bilancio ha previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria – che va dai 200,00 ai 1.000,00 euro – per ciascun anno di mancata iscrizione, per un massimo di 5 anni, e per ogni persona facente parte dello stesso nucleo familiare, inclusi i minori.

La sanzione è ridotta a un decimo del minimo – dunque a 20 euro – se la comunicazione viene effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni e a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

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