Con la circolare n.2 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi rispetto alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di detassazione degli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e di detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
- Detassazione degli incrementi retributivi.
L’articolo 1, comma 7, della Legge n. 199/2025 introduce un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5% sugli incrementi di stipendio derivanti dai rinnovi contrattuali.
Il beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente nell’anno 2025 non superiore a 33.000 euro.
L’agevolazione si applica esclusivamente agli incrementi derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali (CCNL) sottoscritti nel triennio 2024-2026.
Il beneficio riguarda le somme erogate nel corso del 2026 (principio di cassa allargato).
Sono ammesse alla detassazione anche le tranche di aumento che hanno iniziato a decorrere precedentemente al 1° gennaio 2026, purché corrisposte nell’anno di riferimento.
A titolo d’esempio si consideri l’ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:
- 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
- 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
- 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
- 61,00 euro dal 1° giugno 2028.
In tal caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026).
- Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni.
Per incentivare le prestazioni rese in orari notturni, festivi o a turni, la Legge di Bilancio 2026 prevede un’imposta sostitutiva del 15% su specifiche indennità e maggiorazioni.
Il limite di reddito riferito all’anno 2025 è elevato a 40.000 euro.
L’imposta del 15% si applica entro un limite annuo di 1.500 euro pertanto tale soglia è da intendersi come franchigia: ogni eventuale eccedenza sarà soggetta a tassazione ordinaria.
Oltre alle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, la circolare chiarisce che rientrano nel beneficio anche le indennità di reperibilità e le indennità di turno previste dai CCNL. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della somministrazione di alimenti e bevande, in quanto destinatari del Trattamento Integrativo Speciale.
