La circolare dà attuazione al nuovo Regolamento sulla dilazione dei debiti contributivi (delibera CdA INPS n. 20 del 25/02/2026), adottato in base all’art. 23 della L. 203/2024 (Collegato Lavoro) e al D.I. 24 ottobre 2025.
Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce quello del 2012 e si applica alle domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare.
La disciplina si applica retroattivamente anche alle domande presentate dal 12 gennaio 2025 ancora in corso, con possibilità di chiedere la rideterminazione del numero di rate entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Ambito di applicazione e limiti
La dilazione riguarda debiti per contributi (omissione o evasione) e accessori di legge non ancora affidati all’Agente della riscossione e non oggetto di avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010, inclusi quelli in gestione presso gli uffici legali INPS.
Due fasce: fino a 500.000 euro con massimo 36 rate mensili; oltre 500.000 euro con massimo 60 rate mensili.
In entrambi i casi il contribuente deve dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Competenze decisionali
Per debiti fino a 500.000 euro decidono i Direttori provinciali/di Filiale. Per debiti oltre 500.000 euro decidono i Direttori regionali/di Coordinamento metropolitano. In caso di pluralità di Strutture creditrici, la competenza è della Struttura con il credito di importo maggiore.
Annullamento e revoca spettano sempre ai Direttori provinciali/di Filiale.
Domanda e istruttoria
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente, deve essere unica e comprendere l’intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS. L’istruttoria si articola in 10 giorni per il consolidamento dell’estratto debitorio e ulteriori 10 giorni per il pagamento della prima rata, per un totale di 20 giorni di calendario.
L’accettazione del piano avviene per comportamento concludente con il pagamento della prima rata nel termine assegnato; il mancato pagamento comporta annullamento e preclusione a riproporre gli stessi debiti in una nuova domanda.
Seconda dilazione
È espressamente prevista la possibilità di accedere a una seconda dilazione in costanza della prima, per regolarizzare debiti emersi successivamente o contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda. La condizione è che nei sei mesi precedenti non siano stati adottati provvedimenti di revoca. La presenza di due dilazioni attive preclude ulteriori istanze, salvo estinzione anticipata di una delle due.
Rapporto con le procedure concorsuali
L’accesso a una procedura di regolazione della crisi determina la decadenza dalle dilazioni in corso.
Tuttavia, in caso di accordi di ristrutturazione, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione o concordato preventivo in continuità, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati dopo l’omologazione.
Lo stesso vale per l’amministrazione straordinaria e la liquidazione con esercizio provvisorio.
Requisiti per il mantenimento e revoca
Il contribuente deve mantenere la regolarità nel versamento sia delle rate accordate sia della contribuzione corrente. La revoca scatta dopo il mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive. Se le rate insolute sono meno di tre, la revoca interviene decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata del piano. L’omessa contribuzione corrente, se non regolarizzata con la seconda dilazione, è anch’essa causa di revoca.
