Accordo Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale

L’INPS, con il messaggio 13 marzo 2024 n.1072, ha reso note le modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro transfrontaliero...
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L’INPS, con il messaggio 13 marzo 2024 n.1072, ha reso note le modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro transfrontaliero abituale a seguito dell’entrata in vigore – il 1° gennaio 2024 per l’Italia – dell’Accordo Quadro multilaterale europeo.

L’Accordo (art. 3) introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, consentendo di mantenere la legislazione sociale dello Stato firmatario in cui ha sede l’impresa a condizione che la prestazione lavorativa venga svolta da remoto nello Stato di residenza del lavoratore in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo.

Per “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

  • viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  • si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro.

L’Accordo si applica esclusivamente agli Stati europei che lo hanno sottoscritto. È possibile consultare l’elenco ufficiale degli Stati firmatari sul sito dell’Istituzione previdenziale belga al seguente link:

https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland

Le richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo (documento portatile A1) devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Ne consegue che le richieste in argomento devono essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati.

È possibile mantenere l’applicazione della legislazione sociale dello Stato firmatario in cui ha sede l’impresa per un periodo massimo di 3 anni, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

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