CCNL AGENZIE DI VIAGGIO: rinnovo contrattuale

In data 26 luglio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Confcommercio per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo, con decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2027.
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In data 26 luglio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Confcommercio per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo, con decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2027.

MINIMI CONTRATTUALI

A decorrere dal 1° luglio 2024, e per ulteriori 4 tranches a settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027, è previsto un aumento dei minimi retributivi calcolati come da tabella di seguito riportata

Tale aumento è da considerarsi assorbibile, fino a capienza, in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali.

  • Premio: Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale.

Qualora non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:

LIV.Euro
A, B186,00
1, 2, 3158,00
4, 5140,00
6S, 6, 7112,00

Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente C.C.N.L., che venga riconosciuto successivamente al 1° luglio 2024.

In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente.

Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.

  • Riduzione Oraria (ROL): I periodi di assenza legati a congedo di maternità, di paternità e congedo parentale concorrono per la maturazione dei permessi.
  • Ferie: I periodi di assenza legati a congedo di maternità, di paternità e congedo parentale concorrono per la maturazione delle ferie.
  • Tredicesima: I periodi di assenza legati a congedo di maternità, di paternità e congedo parentale concorrono per la maturazione della 13ma.
  • Quattordicesima: A decorrere dal 1° dicembre 2027 i periodi di assenza legati al congedo parentale concorrono per la maturazione della 14ma.
  • Quas: Attualmente l’assistenza sanitaria integrativa per i Quadri è finanziata da un contributo pari a 340€ a c/azienda e 50€ a c/Quadro. A decorrere dal 01° gennaio 2025 il contributo del datore è incrementato di 20€. A decorrere dal 01° gennaio 2026 il contributo del datore è incrementato di ulteriori 20€.
  • Fondo Est: Attualmente l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti è finanziata da un contributo pari a 12€ mensili per 12 mensilità di cui 10 a c/azienda e 2€ a c/dipendente. A decorrere dal 01° gennaio 2027 il contributo del datore è incrementato di 3€ mensili.
  • Congedo donne vittime di violenza: La normativa (art. 24 D.Lgs. 80/2015) prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

In aggiunta alla normativa sopra citata il rinnovo del CCNL prevede che tale congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione di fatto a carico datore.

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