Con la retribuzione del mese di giugno 2024, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato un importo annuo a titolo perequativo pari ad € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.
Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
Fermi restando i criteri di maturazione dell’elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.