Il Decreto-Legge “Politiche di Coesione” (D.L. 60/2024) ha introdotto uno sgravio contributivo totale per i datori di lavoro che assumono giovani under 35 nel periodo dal 1°settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Tali sgravi tuttavia, affinché diventino operativi, necessitano dell’autorizzazione della Commissione Europea, pertanto, è importante evidenziare come tutte le assunzioni dovranno essere considerate come “ordinarie” e solo successivamente all’autorizzazione della Commissione Europea e all’emanazione della circolare operativa INPS si potrà procedere con il recupero della contribuzione precedentemente versata.
Di seguito si fornisce uno schema riepilogativo dello sgravio contributivo:
BONUS UNDER 35 | Caratteristiche |
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Periodo di vigenza dell’agevolazione | Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Tipologia Lavoratore | Giovani under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni) che non abbiano mai avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti in apprendistato per i quali non è stata raggiunta la qualificazione). Qualora il giovane abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, per il quale il datore di lavoro abbia fruito parzialmente del bonus giovani, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo per il solo periodo residuo fruibile. |
Tipologia contrattuale | – Contratto subordinato a tempo indeterminato – Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine |
Agevolazione | Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di 500 euro per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Detto limite massimo passa a 650 euro su base mensile, qualora l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata in una nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ZES Sud – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) |
Durata dell’agevolazione | 24 mesi |
Divieti | – Nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nella medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. – Nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere ad effettuare, presso la medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di altri lavoratori con la stessa qualifica del giovane. – La violazione a tali divieti comporterà la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio eventualmente già fruito. |
Esclusioni | Dall’agevolazione sono escluse le assunzioni di: – personale domestico – personale dirigente – contratti di apprendistato |
Limiti | L’esonero sarà possibile solo: nei limiti di spesa autorizzata dalla legge (34,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l’anno 2027). È l’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzione contributiva a carico del datore di lavoro. È ammesso il cumulo con la super deduzione, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023. |
Evidenze Operative | La misura, per la sua attivazione, è subordinata: – all’autorizzazione della Commissione UE, – all’emanazione della circolare operativa INPS |