INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE: AL VIA LE DOMANDE PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI UNDER 35 – 29 luglio 2026

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Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative all’Incentivo alla stabilizzazione previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 62/2026 (c.d. Decreto Lavoro).La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo per la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato riguardanti giovani lavoratori under 35.

Oggetto del beneficio
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.

Requisiti di accesso
Come già precisato dalla circolare n. 72/2026 e ribadito dal messaggio, l’applicazione dell’esonero è subordinata alle seguenti condizioni:
• la trasformazione deve essere effettuata tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e deve riguardare un giovane che, alla data della trasformazione, non abbia compiuto 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.
• Il rapporto a termine oggetto di trasformazione deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi, considerando unitariamente anche le eventuali proroghe.

Modalità e termini di presentazione della domanda
A decorrere dalla pubblicazione del messaggio è possibile presentare l’istanza tramite il sito istituzionale INPS, previa autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS), attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Il messaggio distingue due ipotesi.
Qualora la trasformazione sia già stata effettuata, con indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS restituisce in calce al modulo telematico l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Qualora invece l’istanza sia presentata prima della trasformazione, l’Istituto calcola il beneficio, accantona preventivamente le risorse e invia al datore di lavoro (o all’intermediario) una comunicazione tramite PEC o e-mail, oltre alla notifica nell’area MyINPS, invitandolo a procedere alla trasformazione e al conseguente invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni.

In questo arco temporale l’INPS verificherà quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie e accoglierà la richiesta al rilevamento dell’Unilav/Unisomm.
Restituzione del contributo addizionale dell’1,40%
Il messaggio precisa che, nei casi di trasformazione o stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.

Incumulabilità con altri incentivi
L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
Il datore di lavoro che stia fruendo di un incentivo non cumulabile (ad esempio l’agevolazione al 50% per i giovani under 30 ) e intenda accedere al nuovo esonero al 100% deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita mediante appositi flussi regolarizzativi, elaborati senza aggravio di sanzioni civili.

JOBCODE resta a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento.

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