Legge di bilancio 2025 novità in materia pensionistica

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  1. APE SOCIALE.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto anche la proroga dell’APE Sociale.

Tale sostegno è rivolto a specifiche categorie di contribuenti, tra cui i disoccupati di lungo corso, lavoratori caregiver, lavoratori disabili e dipendenti addetti ai lavori gravosi. Per beneficiarne, è necessario avere un’età anagrafica di 63 anni e 5 mesi, oltre a 30 anni di anzianità contributiva, aumentati a 36 per coloro che accedono come lavoratori addetti a mansioni gravose.

Anche per quest’anno è prevista l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione del lavoro occasionale entro un limite massimo di 5.000 euro annui.

L’assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con la limitazione dell’importo massimo di 1.500 euro lordi mensili, senza tredicesima e adeguamenti all’inflazione fino alla pensione di vecchiaia.

2 . OPZIONE DONNA

La legge di bilancio 2025 ha rinnovato anche la pensione anticipata Opzione Donna.

Per accedervi, è necessario che al 31 dicembre 2024 la lavoratrice abbia maturato 35 anni di contribuzione effettiva e che abbia compiuto 61 anni di età.

Confermate la riduzione di un anno del requisito anagrafico per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Le potenziali beneficiarie devono rientrare nelle seguenti categorie: caregiver, invalide civili con riduzione della capacità lavorativa di almeno 74%, in esubero da aziende per le quali è stato aperto un tavolo di crisi. Il calcolo dell’assegno resta interamente contributivo.

3. QUOTA 103

La Legge di bilancio 2025 ha confermato fino al 31 dicembre 2025 anche Quota 103 con l’assegno calcolato con il metodo di calcolo contributivo e con un tetto massimo erogabile pari a 4 volte il minimo oltre al divieto di cumulabilità con redditi da lavoro fino a quando non sarà raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia.

I requisiti rimangono i medesimi: 62 anni di età e 41 anni di contributi, con la finestra mobile di 7 mesi per i dipendenti privati e 9 per i dipendenti pubblici.

4. ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA PENSIONISTICA.

La legge di bilancio 2025 ha ampliato invece anche a coloro che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica l’incentivo al posticipo del pensionamento che consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi IVS a carico del lavoratore esentasse.

La principale novità introdotta è la possibilità per i lavoratori interamente contributivi, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi, di poter raggiungere l’importo soglia previsto per l’accesso alla pensione anticipata di 3 volte l’assegno sociale (ridotto a 2,8 per le lavoratrici madri in caso di 1 figlio e a 2,6 in caso di 2 o più figli) o alla pensione di vecchiaia di 1 volta l’assegno sociale di computare il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare a cui si ha aderito.

Ai giovani lavoratori e lavoratrici che entrano nel mercato del lavoro dal 1° gennaio 2025 è offerta la possibilità di versare all’Inps una maggiorazione sui contributi dovuti, quindi oltre a quelli obbligatori già previsti, per un’aliquota pari al massimo al 2 per cento della quota a proprio carico trattenuta in busta paga.

L’importo versato sarà deducibile al 50% dal reddito complessivo.

Infine, alle lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo ovvero che esercitano la facoltà di opzione al contributivo o di computo in gestione separata è concesso un ulteriore anticipo di 4 mesi oltre ai 12 mesi previsti sull’ età della pensione di vecchiaia in presenza di 4 figli o più.

Resta invece invariata l’alternativa al detto anticipo di optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

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