Maxi-deduzione fiscale per le assunzioni a tempo indeterminato

Il Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2024 che, di fatto, rende operativa la maxi deduzione fiscale prevista dalla finanziaria.
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Il Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2024 che, di fatto, rende operativa la maxi deduzione fiscale prevista dalla finanziaria.

Nello specifico, la riforma dell’Irpef ha previsto per titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni il diritto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una maxi-deduzione del costo del lavoro nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nella misura del 120%, nonché a una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela nella misura del 130% (persone con disabilità, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, donne con almeno due figli minori, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, e ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione).

La spettanza dell’agevolazione è subordinata a due condizioni relative all’incremento occupazionale.

In primis, l’agevolazione spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta.

Contestualmente, l’incremento occupazione di cui sopra, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, deve rilevare un numero di lavoratori (inclusi quelli a tempo determinato) superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.

In sintesi, l’agevolazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.

Ai fini del computo, il Decreto Ministeriale precisa che:

  • gli incrementi occupazioni determinati da operazioni di riorganizzazione (per es.: fusione o scissione) o di trasferimento di azienda sono da considerarsi neutri;
  • non sono computabili i lavoratori distaccati all’estero anche se assunti a tempo indeterminato per tutta la durata del distacco;
  • sono computabili le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
    •i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate;

Nel costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa sono ricompresi:

  • i salari e gli stipendi;
  • gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL);
  • gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai CCNL.

Infine, sono esclusi dalla quantificazione del costo le seguenti voci del conto economico:

  • i buoni pasto;
  • spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti;
  • costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta;
  • costi relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

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