Novità fiscali 2024 – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

La circolare 5/E Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2024 offre alcuni chiarimenti in materia di fringe benefit e conferma le disposizioni vigenti sulla tassazione da applicare al premio di risultato.
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La circolare 5/E Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2024 offre alcuni chiarimenti in materia di fringe benefit e conferma le disposizioni vigenti sulla tassazione da applicare al premio di risultato.

1.1 FRINGE BENEFIT

Vengono esplicate le novità già previste in sede di Legge di Bilancio, ovvero:

  • la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite annuo di euro 1.000 per tutti (euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico);
  • che, oltre alle ordinarie forme di fringe benefit, sia possibile erogare rimborsi spese per le utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas – già applicata dal 2023), il rimborso delle spese relative all’affitto (novità 2024), il rimborso degli interessi passivi mutuo prima casa (novità 2024);
  • che in caso di superamento dell’importo è prevista l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il limite annuo;
  • che si tratta di una misura individuale e quindi erogabile ad personam

Nello specifico, esclusivamente per l’anno di imposta 2024, si prevede che:

A) (come per l’anno 2023) sono incluse fra i fringe benefit concessi ai
lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori
di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche inerenti immobili ad
uso ABITATIVO

  • del servizio idrico integrato,
  • dell’energia elettrica,
  • del gas naturale;

Si riassumono le caratteristiche delle spese rimborsabili:

È necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche.

B) sono incluse fra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento di:

  • spese per l’affitto della prima casa (novità 2024)
  • interessi passivi sul mutuo prima casa (novità 2024)

Deve trattarsi di immobili:

  • ad uso abitativo
  • posseduti o detenuti sulla base di titolo idoneo dal DIPENDENTE o dal CONIUGE o da suoi FAMILIARI
  • quelli nei quali il lavoratore o suoi familiari DIMORINO ABITUALMENTE

Le spese devono essere effettivamente sostenute dal DIPENDENTE o dal CONIUGE o da suoi FAMILIARI a condizione che per il dipendente l’immobile costituisca ABITAZIONE PRINCIPALE.

È necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Tale dichiarazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

1.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN NATURA DERIVANTE DA PRESTITI EROGATI AI LAVORATORI DIPENDENTI

È stata modificata la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti aziendali concessi dal datore di lavoro

  • al lavoratore dipendente
  • al coniuge
  • ad altri familiari

1.3 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

La norma per il 2024 conferma l’applicazione dell’aliquota agevolata (detassazione) del 5% in caso di erogazione di somme premiali riferite al premio di risultato.

Si ricorda che si tratta di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura da applicare sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 2016 nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. L’imposta sostitutiva, si applica, fino a un importo di euro 3.000 lordi al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000, in conseguenza della realizzazione dell’incremento.

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