Con l’approvazione del Senato in data 11 dicembre 2024, è terminato l’iter parlamentare del Disegno di Legge relativo a “Disposizioni in materia di lavoro” e collegato alla scorsa legge di bilancio.
Le novità riguardanti imprese e lavoratori si possono così riassumere:
DURATA DEL PERIODO DI PROVA IN CASO DI CONTRATTO A TERMINE: fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE PROTRATTA OLTRE I TERMINI PREVISTI DAL CCNL O, IN MANCANZA DI INDICAZIONI CONTRATTUALI, OLTRE I 15 GG: In tali circostanze, il rapporto si intende risolto per dimissioni del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche salvo il caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Si prevede che il datore di lavoro ne debba dare comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale provvede a verificare la veridicità della stessa. Si rimane quindi in attesa di una circolare dell’INL che renda attiva questa procedura.
SMART WORKING: Viene confermata la prassi secondo la quale la prestazione di lavoro agile deve essere comunicata dal datore di lavoro in via telematica al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, entro 5 giorni dalla data di avvio o dalla modifica o cessazione della prestazione stessa.
APPRENDISTATO: Le risorse destinate annualmente alla formazione dell’apprendistato professionalizzante vengono estese a tutte le tipologie di apprendistato. Si conferma la possibilità, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca previo aggiornamento del piano formativo.
ATTIVITA’ STAGIONALI: Il Decreto contiene una norma di interpretazione autentica con riferimento alle attività stagionali, come previste al DPR 1525/1963. Si considerano attività stagionali quelle attività organizzate per far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: la normativa già prevedeva per l’attivazione di contratti di somministrazione un tetto massimo del 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da una impresa. Con la normativa appena approvata è stato definito che da tale limite sono esclusi i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o i lavoratori con oltre 50 anni o i lavoratori assunti per svolgimento di attività stagionali, di specifici spettacoli, assunti da start-up e in sostituzione di lavoratori assenti.
Per la formazione e integrazione al reddito dei lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato, si prevede che possano essere utilizzate in modo più flessibile le risorse destinate a Formatemp ed Ebitemp.
CONCILIAZIONI TELEMATICHE: In continua ottica di semplificazione, viene confermato che il procedimento per le conciliazioni in materia di lavoro possa svolgersi in modalità telematica.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER CASSA INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA: viene ribadito che il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, con l’onere di comunicarlo tempestivamente all’INPS. A prescindere dall’attività svolta o dal reddito percepito durante lo svolgimento di tale attività, il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale per i giorni di svolgimento di altra attività lavorativa.
DEBITI CONTRIBUTIVI VERSO INPS E INAIL: Dal 1° gennaio 2025, per agevolare le imprese in difficoltà economica, è riconosciuta a INPS e INAIL la possibilità di autorizzare autonomamente la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati all’agente della riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili per i casi previsti dal Decreto del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale ancora in via di emanazione. Attualmente l’autorizzazione alla rateazione fino a 60 rate è affidata a decreto del Ministero del Lavoro.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA: Sarà possibile effettuare la visita di idoneità alla mansione specifica anche già in fase pre-assuntiva. Inoltre il medico del lavoro potrà valutare di svolgere la visita medica prevista in caso di assenze superiori a 60 giorni continuativi prima di riprendere il lavoro. Il medico potrà evitare di ripetere esami clinici/diagnostici se già risultanti dalla cartella clinica del lavoratore.
NUOVO CONTRATTO DI LAVORO CON CAUSA MISTA: Nelle imprese che occupano più di 250 dipendenti si introduce la possibilità, per il professionista iscritto ad albi o registri professionali, di essere assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time tra il 40% e il 50%, nonché di svolgere per le medesime imprese attività con partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito da lavoro autonomo. Il contratto di lavoro autonomo dovrà essere certificato dagli organi certificatori previsti dal D.Lgs. 276/2003.
RICORSI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI PREMI ASSICURATIVI E IN MATERIA DI OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA: il datore di lavoro potrà rivolgersi alla Direzione regionale INAIL competente contro i provvedimenti emessi dalle sedi INAIL territoriali riguardanti la classificazione dei lavoratori, l’oscillazione del tasso medio di tariffa, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie; potrà invece ricorrere alla sede INAIL competente sul territorio contro i provvedimenti emessi dalla stessa in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa.
I provvedimenti devono essere presentanti in modalità esclusivamente telematica ed entro 30 giorni dalla relativa ricezione.
