Dal 1° settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di accertamenti e sanzioni contributive. Tali novità mirano a incentivare la regolarizzazione volontaria dei contributi da parte delle aziende, semplificare la comunicazione con l’INPS e rafforzare il sistema sanzionatorio per chi non rispetti gli obblighi contributivi.
Una delle novità principali riguarda l’introduzione di un meccanismo, simile al ravvedimento operoso, per chi, nella ipotesi di omissione contributiva (ossia mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie) provveda spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria. In questi casi, la sanzione civile dell’omissione contributiva, che si calcola annualmente applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta. In particolare, per favorire chi regolarizza tempestivamente e volontariamente la propria posizione, la sanzione avrà ad oggetto esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere
superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sostanzialmente invariato rimane invece il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva, ossia registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, rispetto al quale si applica:
- la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- oppure, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
Unica novità, in tema di evasione, riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.
Parallelamente, viene mantenuto il regime sanzionatorio attuale per i soggetti inadempienti. Nello specifico:
- in caso di omissione contributiva, la sanzione sarà pari al TUR maggiorato di 5,5 punti;
- in caso di evasione contributiva, la sanzione sarà pari al 30% dei contributi o premi dovuti in ragione d’anno per i primi due anni, con un massimo del 60%.
Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di un sistema di accertamento parallelo all’attività ispettiva tradizionale. Dal 1° settembre 2024, l’INPS potrà svolgere controlli a distanza utilizzando dati raccolti da diverse fonti, senza dover necessariamente intervenire fisicamente presso le aziende.
Tali controlli includono la verifica degli obblighi contributivi derivanti dall’uso di lavoratori in appalto, distacco o altre forme di esternalizzazione del lavoro. Nel caso vengano rilevate irregolarità, l’INPS potrà emettere avvisi di accertamento, notificati via PEC.