Nuovo impianto sanzionatorio in caso di illegittimità del contratto a termine

Il Decreto-legge 131/2024 ha modificato le conseguenze nei casi in cui il giudice dichiari illegittimo il rapporto a tempo determinato trasformandolo a tempo indeterminato.
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Il Decreto-legge 131/2024 ha modificato le conseguenze nei casi in cui il giudice dichiari illegittimo il rapporto a tempo determinato trasformandolo a tempo indeterminato.

Si riporta di seguito la vecchia disciplina applicata fino al 16/09/2024 confrontata con quella nuova.

IpotesiFino al 16/09/2024Dal 17/09/2024
Impugnazione180 gg dalla cessazione del
contatto a termine
180 gg dalla cessazione del contatto a termine
RisarcimentoIndennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per
calcolo del TFR, ovvero fino a 6
mensilità in presenza di CCNL
che prevede l’assunzione di
lavoratori già occupati a termine. A quanto sopra va aggiunta la costituzione del rapporto a tempo indeterminato
Indennità omnicomprensiva
da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, CON FACOLTÀ PER IL GIUDICE DI FISSARE UN IMPORTO MAGGIORE se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno Viene meno la possibilità di dimezzare l’indennità (riducendola a 6 mensilità) nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. A quanto sopra va aggiunta la costituzione del rapporto a tempo indeterminato
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