Pace Contributiva

Con la circolare n.69 dello scorso 29 maggio 2024, l’Inps ha fornito le indicazioni operative utili all’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione reintrodotto dalla legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024-2025.
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Con la circolare n.69 dello scorso 29 maggio 2024, l’Inps ha fornito le indicazioni operative utili all’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione reintrodotto dalla legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024-2025.

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti (iscritti AGO), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024 e deve essere compreso tra l’anno del primo accredito e l’ultimo accredito delle gestioni previdenziale previste dalla norma, non nella gestione in cui si intende riscattare.

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

I periodi riscattati sono parificati a periodi di lavoro e sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

L’acquisizione di anzianità ante 1996 anche successiva al riscatto determina l’annullamento d’ufficio del riscatto con la restituzione dell’onere.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto data della domanda per l’aliquota contributiva vigente nella gestione in cui è chiesto il riscatto, il tutto rapportato al periodo oggetto di riscatto.

Termine ultimo per l’esercizio della domanda di riscatto è il 31 dicembre 2025.

Possono presentare la domanda di riscatto il diretto interessato o i suoi superstiti o, entro il secondo grado, i suoi parenti e affini. Il contributo versato è deducibile dal reddito complessivo.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione e il saldo deve avvenire entro la decorrenza della pensione.

In caso di interruzione dei pagamenti viene riconosciuto il periodo per l’importo versato.

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