Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei

È stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 in materia di modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
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È stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 in materia di modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente a crediti della cantieristica temporanea entra in vigore dal 01/10/2024.

Sono coinvolte le imprese e lavoratori autonomi del settore edile e le imprese e lavoratori autonomi che prestano attività nel cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta, avranno l’obbligo di dotarsi della patente a crediti. Si tratta dei soggetti che operano fisicamente nei cantieri.

Sono coinvolti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Anche le imprese estere operanti in Italia devono dotarsi di documento equivalente e riconosciuto secondo la legge italiana.

Le esclusioni dall’obbligo riguardano:

  • chi effettua solo fornitura di materiale
  • chi presta attività intellettuale
  • imprese con classificazione SOA III o superiore.

La patente viene richiesta on line sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro raggiungibile al link https://servizi.ispettorato.gov.it a partire dal 1° ottobre 2024, direttamente dai soggetti interessati con SPID/CIE o attraverso un soggetto delegato ed è rilasciata in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Per evitare il sovraccarico delle richieste telematiche, in fase di prima applicazione, dal 23 settembre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a mezzo pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato. gov.it. Tale dichiarazione produce i medesimi effetti della richiesta on line ed ha efficacia fino al 31/10/2024 e vincola l’interessato a presentare in ogni caso la richiesta on line entro il 31/10/2024.

Le aziende sono tenute ad informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Al momento della richiesta, l’interessato deve certificare i seguenti adempimenti, se applicabili:

AdempimentoTipo di dichiarazione ammessa
Iscrizione C.C.I.A.A.autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Presenza di D.U.R.C. in corso di validitàautocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Presenza di D.U.R.F. in corso di validitàautocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Possesso del D.V.R.dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attestati in materia di formazione obbligatoriadichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nomina R.S.P.P.dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ATTENZIONE: il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e pertanto eventuali falsità comportano la sanzione penale prevista, oltre alla revoca della patente.
Il venir meno, invece, di un requisito posseduto inizialmente (ad esempio l’assenza di DURC o DURF) non incide sulla patente, ferme restando le altre specifiche conseguenze derivanti dall’inadempimento.

La patente contiene:

  1. data e numero di rilascio
  2. i dati del titolare della patente
  3. i dati del richiedente
  4. il punteggio attribuito al momento del rilascio
  5. il punteggio aggiornato in tempo reale
  6. i crediti decurtati e il motivo
  7. il provvedimento eventuale di sospensione o revoca.

I committenti pubblici e privati potranno verificare in tempo reale lo stato della patente dell’azienda e provvedere di conseguenza in caso di non conformità.

I crediti inizialmente riconosciuti sono 30.

L’integrazione sarà retroattiva dalla data della richiesta, ma operativa unicamente all’avvio di apposito applicativo ancora in corso di rilascio.
Possono essere aggiunti (al massimo):

  • fino a 10 crediti per anzianità di impresa, riconosciuti immediatamente sulla base della condizione al momento della richiesta
  • 1 credito ogni biennio concesso per il non aver subito decurtazioni e fino ad un massimo di 20 crediti (da raggiungere in 40 anni); in caso di violazioni contestate l’incremento è sospeso fino a decisione definitiva
  • 40 crediti concessi nel tempo in funzione degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni e formazione.

In totale, in presenze delle condizioni per i crediti aggiuntivi, potranno esserne raggiunti al massimo 100 nel corso del tempo.

I crediti minimi per poter lavorare e accedere al cantiere sono 15.I crediti possono essere reintegrati solo previa valutazione di apposita commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla decurtazione dei crediti.

Sono previste decurtazioni più o meno significative a seconda dell’inadempimento, la decurtazione è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi, ovverosia sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Si ricorda che alcune violazioni possono comportare, oltre alla decurtazione dei crediti, anche la sospensione dell’attività.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti, la patente potrà essere revocata; decorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile richiederne una nuova.

È necessario quindi prestare attenzione alle dichiarazioni rese in fase di richiesta, l’INL in ogni caso valuterà direttamente con l’azienda/lavoratore autonomo la gravità della falsità delle dichiarazioni rese prima della revoca.

Sono comminate sanzioni sia al committente che titolare della patente nel caso in cui sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente contenente meno di 15 crediti.

La sanzione è di natura amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro.

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