Regime impatriati: nuove regole dal 2024

Il Decreto legislativo 209/2023, in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, ha abrogato il regime fiscale “impatriati” in vigore fino al 2023.
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Il Decreto legislativo 209/2023, in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, ha abrogato il regime fiscale “impatriati” in vigore fino al 2023, introducendo una nuova disciplina valida per chi trasferisce la residenza in Italia dal 2024 e che permette un’esenzione fiscale, per un numero massimo di 5 anni di imposta, pari al 50% del reddito complessivo ed entro il limite annuo pari a € 600.000,00 sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti da attività lavorative prestate nel territorio dello Stato.

Viene, dunque, meno la distinzione tra chi acquisiva la residenza al mezzogiorno, che assicurava un’agevolazione fiscale del 90% del reddito, rispetto alle altre aree dello Stato che comportava un’agevolazione fiscale del 70% e mentre l’abbattimento viene ridotto al 50% per la totalità dei percipienti, aumentato al 60% solo per chi si trasferisce in Italia con un figlio minore residente.

Oltre alla riduzione dello sgravio vengono introdotti nuovi requisiti che restringono la platea dei beneficiari. Per l’applicazione del nuovo regime è infatti necessario che:

a) I lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

b) I lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni

c) I lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il loro trasferimento

In merito al punto c) è doveroso segnalare che, qualora l’attività lavorativa nello stato italiano sia prestata in favore dello stesso soggetto, o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all’estero viene elevato rispetto i 3 periodi di imposta ordinari. Si prevede infatti che saranno 6 periodi di imposta se il beneficiario non è stato impiegato in Italia dal medesimo soggetto prima del trasferimento all’estero, ovvero 7 periodi di imposta se il beneficiario è stato impiegato in Italia dal medesimo soggetto prima del trasferimento all’estero.

Le nuove regole sono applicabili a chi trasferisce la residenza nello Stato italiano dal 2024 e, pertanto, la precedente disciplina resterà in vigore per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023, compresi coloro i quali, avendo trasferito la residenza nel secondo semestre 2023, nel 2024 saranno considerati fiscalmente residenti in Italia per il primo anno di imposta.

Di seguito una tabella riepilogativa:

Si specifica infine che si rimane in attesa di una circolare dell’agenzia dell’entrate che chiarisca alcuni aspetti operativi in merito a quanto sopra.

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