Rinnovo CCNL Studi Professionali

Il 16.02.2024 è stato firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Studi Professionali; si riportano di seguito le principali novità economiche e normative.
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Il 16.02.2024 è stato firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Studi Professionali; si riportano di seguito le principali novità economiche e normative.

2.1 PARTE ECONOMICA E WELFARE

Tale aumento è da considerarsi assorbibile, fino a capienza, in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali.

2.1.2 UNA TANTUM

Per i lavoratori in forza al 16 febbraio 2024 è stata prevista la corresponsione di un importo Una Tantum pari a 400 Euro lordi per ogni livello, così suddivisi:

  • 200 Euro il 1° maggio 2024;
  • 200 Euro il 1° maggio 2025.

L’importo Una Tantum sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2024 (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero), nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario previsto nel contratto individuale.

In merito alla determinazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’Una Tantum, si precisa che i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro quota. Sono da escludere, invece, i periodi di assenza non retribuita.

Infine, viene previsto che l’Una Tantum:

  • può essere corrisposto attraverso strumenti di welfare;
  • non è utile ai fini del TFR.

2.1.3 ASSISTENZA INTEGRATIVA

A decorrere dal 1° marzo 2024, il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) viene aumentato a 29 Euro per 12 mensilità, anche per i part-time, e sarà così suddiviso:

  • 20 Euro (aumento di 5 Euro) a Cadiprof;
  • 9 Euro (aumento di 2 Euro) a Ebipro, di cui 7 Euro a carico datore di lavoro e 2 Euro a carico lavoratore.

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi sopra esposti sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. pari a 43 Euro per 14 mensilità e dovrà comunque garantire prestazioni e servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Viene inoltre introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo annuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano Cadiprof. Nel caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro deve rimborsare le spese sostenute dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione.

Nel caso, invece, di mancata fruizione, il permesso non è indennizzabile.

2.2. PARTE NORMATIVA: GESTIONE DELLE ASSENZE E CONGEDI

2.2.1 MATERNITÀ E CONGEDI

Per i congedi di maternità obbligatoria verificatisi dal 1° gennaio 2025, l’indennità corrisposta dall’Inps verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto se avesse lavorato.

2.2.2 CONGEDO MATRIMONIALE

Viene precisato, sulla scorta della normativa vigente, che il congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione.

2.2.3 DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere spetta il diritto di astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi: salvi i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e producendo la certificazione attestante l’inserimento nei relativi percorsi.

Durante il congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata in busta paga dal datore di lavoro (e poi conguagliata nella denuncia contributiva Inps).

La fruizione del congedo può avvenire su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni.

Previa richiesta della lavoratrice, il congedo sarà prorogato per ulteriori 90 giorni, con il pagamento a carico del datore di lavoro di una indennità pari alla normale retribuzione.

2.3. PARTE NORMATIVA: RAPPORTO DI LAVORO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

2.3.1 PERIODO DI PROVA

Il rinnovo ha introdotto l’obbligo di riproporzionare il periodo di prova in caso di assunzione a tempo determinato. In particolare, la durata del periodo di prova dovrà variare a seconda che la durata del rapporto sia pari o inferiore a 6 mesi, oppure superiore a 6 mesi ma inferiore a 10 mesi.

Infine, oltre a essere ribadito il divieto di reiterazione del periodo di prova in caso di più assunzioni con lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni, viene specificato che il periodo di prova è da considerarsi sospeso qualora intervengano malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori e in tutti i casi di congedo o assenze disciplinate dal CCNL per i quali non sia prevista attività lavorativa.

Viceversa, non sospendono il periodo di prova i periodi di ferie, rol ed ex festività.

2.3.2 LAVORO A TERMINE

Sono state definite le causali contrattuali che consentono la stipula o il rinnovo dei contratti a termine oltre i 12 mesi (e fino a 24 mesi):

  • incremento temporaneo dell’attività conseguente all’ottenimento di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
  • avvio di nuova attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Vengono introdotte, inoltre, ulteriori ipotesi di non applicazione dei limiti quantitativi per il ricorso alle assunzioni a termine:

  • assunzione di lavoratori sospesi con intervento della Cigs o di analoghi ammortizzatori sociali;
  • assunzione di lavoratori percettori della Naspi;
  • assunzione di lavoratori che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell’assunzione a termine.

Infine, le graduatorie che regolano la precedenza nei passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato non si applicano negli studi fino a 5 dipendenti.

2.3.3 APPRENDISTATO PER IL PRATICANTATO

È consentito lo svolgimento del periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche anche attraverso un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto a giovani tra i 18 e 29 anni e la cui durata è pari al periodo di praticantato (non inferiore a 6 mesi).

La retribuzione dell’apprendista è individuata in modo percentualizzato secondo quanto previsto dall’Allegato B del CCNL e copre sia i periodi di lavoro presso il datore di lavoro che i periodi formazione. La durata minima delle ore di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, non può comunque essere inferiore a 300 ore complessive.

2.3.4 LAVORO INTERMITTENTE

Il contratto può essere stipulato anche nel caso di implementazione di processi di digitalizzazione. Viene comunque precisato che la “chiamata” deve avvenire entro le 24 ore precedenti l’inizio della prestazione; l’eventuale revoca, invece, deve avvenire nelle 2 ore precedenti l’attività stessa: se tale preavviso non è rispettato, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione pattuita nel contratto per almeno una giornata lavorativa.

2.3.5 LAVORO AGILE

Viene disciplinato l’istituto, ribadendo la necessità di accordo scritto individuale che deve specificare la programmazione annuale, mensile o settimanale, che può essere modificata con un preavviso di almeno 24 ore e le pause di disconnessione. Sono stati anche fissati i casi di priorità per lavoratori e lavoratrici, ai sensi della vigente normativa.

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