Rinnovo Pubblici Esercizi

Tra le novità principali è stato previsto l’incremento della paga base, suddivida in 4 tranches a partire da giugno 2024 e fino a dicembre 2027.
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In data 05.06.2024 è stata siglato il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi.

Tra le novità principali è stato previsto l’incremento della paga base, suddivida in 4 tranches a partire da giugno 2024 e fino a dicembre 2027.

Gli aumenti possono considerarsi assorbibili da elementi concessi a titolo di superminimo assorbibile.

Premio di risultato.

Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale.

Qualora non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:

Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente C.C.N.L., che venga riconosciuto successivamente all’1.6.2024.

In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.

Fondo EST.

Il Fondo EST è destinato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e ai lavoratori a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione.

Attualmente il contributo ammonta a 12€ a carico del datore. A decorrere dall’1.1.2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 3€ mensili a carico del datore di lavoro.

QUAS

Attualmente l’importo dovuto ammonta a 340€ a carico dell’azienda e in euro 50€ a carico del dipendente.

A decorrere dall’1.1.2025, il contributo a carico del datore è incrementato di 20€ e a decorrere dall’1.1.2026 il contributo è ulteriormente incrementato di altri 20€.

MATURAZIONE TREDICESIMA.

Per i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

MATURAZIONE QUATTORDICESIMA.

A far data dalla sottoscrizione del presente Contratto (05/06/2024) i periodi di congedo di maternità e di paternità (“alternativo” ed “obbligatorio”), devono essere computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A far data dall’1.12.2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

MATURAZIONE PERMESSI ROL.

I permessi non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione come avviene fino ad ora. Tuttavia, i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della maturazione.

ALLATTAMENTO.

I riposi giornalieri per allattamento sono utili ai fini della integrale maturazione e corresponsione della tredicesima, della quattordicesima, delle ferie e dei permessi ROL.

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE.

La normativa (art. 24 D.Lgs. 80/2015) prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del T.F.R.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni dalla data di inizio del percorso. In caso di fruizione oraria essa è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In aggiunta alla normativa sopra citata il rinnovo del CCNL prevede che tale congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione di fatto a carico datore.

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