Con la nota n.2401 dello scorso 20 dicembre 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito alla semplificazione degli oneri amministrativi in materia di distacco transnazionale.
Più precisamente, in merito all’obbligo previsto dal D.lgs. 136/2016 di conservare durante il periodo di distacco transnazionale e fino a due anni dalla sua cessazione, tra l’altro, il contratto di lavoro, i prospetti paga, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni e la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ha precisato che sarà sufficiente che tale documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco.
Sempre al fine di ottemperare il citato obbligo, l’INL sottolinea che resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di Sicurezza Sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.
In tema di semplificazioni, l’INL si è soffermato anche sull’obbligo di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
A tal proposito, la nota in commento chiarisce che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale.
Sarà pertanto sufficiente indicare la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che per eventuali interlocuzioni.