L’art. 24 si pone l’obiettivo di sostenere l’occupazione in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, incentivando l’assunzione di chi già computo i 35 anni di età ed è disoccupato da almeno 24 mesi.
L’agevolazione contributiva, per un massimo di 24 mesi, è pari ad un massimo di 650 euro mensili sulla quota contributiva a carico dei datori di lavoro privati che, al momento dell’assunzione occupano fino a 10 dipendenti.
Tale sgravio contributivo varrà per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, dovrà avvenire presso una sede od unità produttiva ubicata in una delle 8 Regioni sopraindicate.
Tale agevolazione, comunque sottoposta all’autorizzazione della Commissione Europea, viene riconosciuta entro i limiti di spesa stabiliti dal comma 7: sarà cura dell’INPS monitorare i “budget” annuali previsti.
L’esonero non è cumulabile, anche in questo caso, con altre riduzioni di aliquota od esoneri previsti dalle disposizioni vigenti.
Nel calcolo dei 10 dipendenti in forza al momento dell’assunzione vanno compresi tutti i lavoratori subordinati di qualunque qualifica, ivi compresi i dirigenti. I dipendenti a tempo parziale invece vanno computati (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto.
I lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di attività svolta mentre non rientrano nel computo gli apprendisti.
Ai fini della fruizione dello sgravio restano invariati i requisiti secondo i quali i datori di lavoro devono essere in possesso della regolarità contributiva, non devono aver proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e non devono procedere parimenti nei 6 mesi successivi all’instaurazione del rapporto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.