In data 15 giugno 2024 è avvenuta la sottoscrizione del rinnovo del CCNL Aninsei per il triennio 2024-2027. Il rinnovo ha presentato comunque difficoltà per una serie di circostanze che hanno reso particolarmente difficili le relazioni sindacali tra le Organizzazioni sindacali e ANINSEI con ripercussioni anche tra le stesse OO.SS.
Il contratto collettivo non è infatti stato sottoscritto da Cisl-Scuola e Snals-Scuola (CGIL). In questa situazione rischia quindi di venir meno la rappresentatività del CCNL in oggetto, stante il fatto che due delle tre sigle generalmente riconosciute come più rappresentative non hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo.
Si suggerisce comunque di applicare le previsioni economiche del rinnovo, e di valutare con i professionisti di riferimento la modalità migliore per gestire questa complessa situazione.
Si evidenziano i punti principali del rinnovo che riguardano il trattamento economico e normativo: Una tantum.
Ai lavoratori in forza alla data del 15 giugno 2024 e assunti entro il 31 dicembre 2023, dovrà essere corrisposto con la retribuzione del mese di novembre 2024 un importo “Una Tantum” di 100 Euro lordi.
Tale somma è da considerarsi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non avrà incidenza ai fini del calcolo del TFR. Per i lavoratori a tempo parziale, la somma deve essere riproporzionata sulla base dell’orario effettivo di lavoro.
Aumento retributivo. Tra le novità principali è stato previsto l’incremento della paga base, suddiviso in 3 tranches. Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del CCNL sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Gli aumenti possono considerarsi assorbibili da elementi concessi a titolo di superminimo assorbibile.
Salario di anzianità.
A tutto il personale che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità di 20,00 Euro lordi.
Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.
Non spetta il salario di anzianità se la maturazione del requisito di anzianità avverrà dopo il limite del 1° gennaio 2025.
Assistenza sanitaria integrativa. Dal 1° gennaio 2025 è prevista l’adesione delle aziende che applicano il CCNL al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FasiOpen.
Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 Euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.
Previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2027, i lavoratori che intendono aderire al Fondo Negoziale di previdenza complementare e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile tabellare lorda in atto al 31 dicembre 2026.