Dopo quattro anni di attesa, in data 22 marzo 2024 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte.
1. AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI
È stato previsto un aumento dei minimi retributivi, suddiviso in 5 tranches, per un importo a regime pari a 240,00€ lordi parametrati al 4° livello.
Tali aumenti sono da intendersi assorbibili solo in presenza di acconti sui futuri aumenti contrattuali concessi dal 1° gennaio 2022 in poi.
Si evidenziano di seguito gli importi dei nuovi minimi per ogni tranche:

1.2 UNA TANTUM
A favore dei dipendenti in forza al 22 marzo 2024 è prevista la corresponsione di un importo aggiuntivo a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 € lordi (parametrati al 4° livello) che sarà erogato in due tranches di pari importo a luglio 2024 e a luglio 2025.

1.3 CAUSALI PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Sono state introdotte le seguenti causali che potranno essere legittimamente apposte in caso di proroga, rinnovo o stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (e fino ai 24 mesi):
- Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati da saldi relativi alle vendite di fine stagione;
- Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati da fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale;
- Festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo dal 15 novembre e il 15 gennaio;
- Festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo tra 15 giorni precedenti e il 15 giorni successivi la Pasqua;
- Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche
professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi; - Terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di
progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato; - Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- Nuove aperture: lavoratori assunti per l’apertura di nuove unità
produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno di nuova apertura dell’unità produttiva/operativa; - Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi
temporanei di durata superiore i 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
1.4 CLAUSOLE ELASTICHE PER I PART-TIME
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’indennità prevista a fronte dell’applicazione delle clausole elastiche per i lavoratori part-time (alternativa alla maggiorazione dell’1,5%) aumenta da 120,00 € a 155,00 € annuali non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
1.5 AUMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO EST
A decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo Est, a carico del datore di lavoro, è incrementato di 3,00 € mensili.
Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, il contributo a carico del datore di lavoro passerà da 10,00 € a 13,00 € mensili.
1.6 AUMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA QUAS
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio a favore della Cassa QUAS, a carico del datore di lavoro, è incrementato di 20,00€ annuali (passando da 350,00 € a 370,00 € annui).
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tale contributo (sempre a carico del datore di lavoro) subirà un secondo aumento pari a ulteriori 20,00 € annuali (passando da 370,00 € a 390,00 € annui).
1.7 PREAVVISO IN CASO DI FRUIZIONE DI CONGEDO PARENTALE
Ai fini della fruizione del congedo parentale, viene ridotto da 15 a 5 giorni il periodo di preavviso che ciascun genitore è tenuto a dare, in forma scritta, al datore di lavoro.
L’accordo di rinnovo ribadisce altresì che i periodi di congedo parentale devono essere computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima.
1.8 CONGEDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA
L’accordo di rinnovo del CCNL ha richiamato quanto previsto dalla Legge in merito al contrasto alla violenza sulle donne, rafforzando le tutele previste per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere.
In particolare, è stato previsto che:
- La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Su richiesta della lavoratrice, il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato a tempo pieno;
- La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione può presentare domanda di trasferimento presso altra sede lavorativa. Entro 7 giorni da tale richiesta, una volta verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impegna a trasferire la lavoratrice;
- La lavoratrice, al termine del percorso di protezione, potrà richiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo massimo di un anno.
1.9 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
È stata implementata la classificazione del personale nei vari livelli contrattuali previsti (che non sono variati) con l’introduzione, sempre in via esemplificativa, di nuove mansioni legate alle tecnologie moderne e ai nuovi servizi che le aziende del terziario continuano ad offrire.
1.10 LAVORO AGILE
L’accordo di rinnovo del CCNL ha recepito il protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, richiamando tutte le disposizioni in esso previste: dall’obbligo dell’accordo individuale, al diritto alla disconnessione, alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, ecc.
1.11 INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
Qualora non si raggiunga un ulteriore accordo di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza del presente CCNL, oppure entro 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo (se successiva alla data di scadenza del CCNL), sarà corrisposta ai lavoratori un’Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.).
Tale importo, da erogare per 14 mensilità, sarà pari al 30% dell’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell’UE) al netto degli energetici importati, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la contingenza.
Tale importo potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.