Sgravio Contributivo “Bonus Donne”

L’art. 23 del Decreto Coesione ha previsto uno sgravio contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.
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L’art. 23 del Decreto Coesione ha previsto uno sgravio contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.

Tale sgravio presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012 come ad esempio il fatto che non è strutturale ma a tempo e il fatto che non è possibile cumularlo con altri incentivi.

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, è stato previsto infatti l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi nel limite massimo di 650 euro su base mensile per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti).

Più precisamente va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

La particolarità di tale sgravio, così come riportato dall’articolo 23 al comma 3, consiste nel dover registrare necessariamente un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti confrontando quindi “il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione.

Come per lo sgravio UNDER35, la fruizione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

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