A decorrere dal 1° giugno 2024 i nuovi minimi retributivi sono i seguenti:

A decorrere dall’1/1/2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione, eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).”
L’incremento dei minimi si applica anche alle indennità di trasferta e di reperibilità nella seguente misura:


ELEMENTO PEREQUATIVO.
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, l’elemento perequativo lordo di 485,00 euro o fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.
Tale importo non incide sul trattamento di fine rapporto.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.